VALIDITA DELLE LICENZE


Circolare del Ministero dell'Interno 14 febbraio 1998 (G.U.N. 48 del 27 febbraio 1998)

 
Sintetizziamo citando i capoversi più interessanti:


Il porto di fucile uso tiro a volo (Legge 323/1969) è valido per l'acquisto ed il trasporto di qualsiasi arma comune nel numero massimo consentito dalla legge.


Il porto di pistola per difesa personale legittima al porto anche contemporanea delle armi detenute sino al massimo previsto dalla legge n. 36 del 21 febbraio 90 (TRE)